Trasmissione
telematica atti CCIAA
La
trasmissione telematica degli atti presso le Camere di Commercio
è diventato oggi, un pilastro portante per la nostra
Azienda.
Con lo svilupparsi delle tecnologie, l’azienda ha seguito
passo per passo l’evolversi del sistema camerale, ma prima
di esso agli albori degli anni ’90, già eravamo
tra i leader della famosa sede della Camera di Commercio di
Potenza in Corso XVIII Agosto, 34.
I buoni e longevi rapporti con gli operatori della Camera, nonché
con le sue istituzioni ha fatto in modo, che i nostri collaboratori,
sviluppassero sul nascere tutte le novità e gli eventi
legati al sistema camerale.
Con la costituzione nel 1996 del Registro delle Imprese, molto
è cambiato, fino ad arrivare ai nostri giorni con la
spedizione telematica degli atti.
Era normale che tra i primi a provare la “ nuova era digitale”
ci fosse la nostra Azienda, questo ci ha permesso, di conseguenza,
di avere un grande vantaggio nello sprint iniziale. Ad oggi
la Ciesse snc conta tra i migliori e importanti clienti presenti
in Basilicata e oltre, nonché presta la propria professionalità
ad una variegata gamma di Studi di Consulenze, Notai, e aziende
di un certo calibro.
Ma cos’è tecnicamente un invio telematico e quali
sono gli atti?
Attraverso un polo telematico i nostri operatori sviluppano
qualsiasi adempimento relativo alla vita di una società
(esclusi chiaramente gli atti Notarili) si và dal semplice
invio della comunicazione del versamento dei sette-decimi del
capitale sociale, alla denuncia di inizio attività, al
rinnovo delle cariche sociali, al rilascio del dispositivo di
firma digitale, al deposito del bilancio finale di liquidazione,
nonché la cancellazione dal Registro delle Imprese. Ma
anche l’assistenza alle ditte individuali, alla loro iscrizione,
al rilascio della partita iva, delle autorizzazioni necessarie
presso i vari enti, le varie modifiche e la cessazione.
Inoltre effettuiamo la vidimazione dei libri sociali presso
le CCIAA o presso i Notai.
Alla fine dell’anno fiscale, la Ciesse ha depositato presso
le Camere di Commercio di tutta Italia circa 1000 bilanci, questo
Vi rende l’idea di quando gli operatori e gli studi di
Consulenza si affidano alla nostra professionalità.
Come potete notare, non c’è un atto che la nostra
Azienda non sia in grado di depositare.
Contattateci anche per una semplice consulenza, troverete sempre
la risposta giusta ai vostri problemi.
Con
l'invio telematico delle pratiche, non è più necessario
recarsi presso gli sportelli camerali. Le pratiche devono essere
firmate digitalmente tramite Smart Card, e inviate utilizzando
il sistema Telemaco.
La
presentazione delle pratiche può avvenire attraverso
l'invio telematico evitando di recarsi agli sportelli della
Camera di Commercio.
Per sottoscrivere i modelli e gli atti è necessario utilizzare
la firma digitale, per cui è occorre possedere la Smart
card e la necessaria attrezzatura.
La pratica inviata telematicamente arriva al Server di Infocamere
che effettua un primo controllo sul Codice
Fiscale e sul REA. Se il controllo è positivo,
la pratica viene rinviata al server della Camera di Commercio
competente e l'utente (l’agenzia) riceve, tramite e-mail,
l'avviso di ricezione (ricevuta di ritorno).
Il Registro Imprese procede all'istruttoria,
se questa ha esito positivo viene aperto il protocollo
e inviata all'utente copia della ricevuta di protocollazione
(in formato pdf ).
La pratica viene subito elaborata ed inserita nel sistema.
Nel caso si riscontrino inesattezze o mancanze,
la pratica viene sospesa e
all'utente viene inviata la comunicazione tramite e - mail.
Qui
di seguito vi elenchiamo le caratteristiche tecniche per il
deposito di un bilancio e il rinnovo delle cariche sociali:
REDAZIONE
DEL BILANCIO
a.
Il bilancio deve essere depositato entro trenta giorni
dalla sua approvazione corredato:
o dalla relazione sulla gestione
o dalla relazione del collegio sindacale, ove previsto dalla
legge
o dalla relazione del soggetto incaricato del controllo contabile,
ove previsto dalla legge ed ove non coincidente con il collegio
sindacale
o dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio
di sorveglianza (articolo 2435 c.c.)
b.
Le società in nome collettivo e le società
in accomandita semplice devono redigere e pubblicare
il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del
D.Lgs. 127/91 in presenza dei presupposti ivi previsti (articolo
111-duodecies disp. att. c.c.)
c.
Le società in liquidazione non sono tenute alla
presentazione del bilancio iniziale di liquidazione,
ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente
al normale esercizio della società secondo quanto stabilito
dal nuovo art. 2490 c.c.. Sono inoltre tenute alla comunicazione
dell'elenco dei soci.
In merito alla forma degli atti, il nuovo 2487 bis II comma,
obbliga tutte le società in liquidazione ad aggiungere
nella propria denominazione sociale l'indicazione " in
liquidazione"
d.
Le società soggette all'altrui attività
di direzione e coordinamento (di cui al nuovo articolo
2497 c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa,
un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio
della società o dell'ente che esercitano su di esse l'attività
di direzione e coordinamento, indicando come data quella della
chiusura dell'esercizio
e.
La dichiarazione di soggezione all'altrui attività di
direzione e coordinamento (Gruppi Societari articolo
2497 bis c.c.) non è un adempimento da effettuarsi
in sede di deposito bilancio.
CONSORZI CONFIDI
Ai sensi dell'articolo 13 c. 35 della Legge 326/03 gli amministratori
dei consorzi con attività esterna che svolgono l'attività
di garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio
di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al
bilancio delle società per azioni.
L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione
una copia del bilancio, corredata:
• dalla relazione sulla gestione
• dalla relazione del collegio sindacale, se costituito
• dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del
registro delle imprese.
Ai sensi dell'articolo 13 c. 34 della Legge 326/03 le modifiche
dei consorziati devono essere iscritte nel registro delle imprese
soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati
riferito alla data di approvazione del bilancio.
Non deve quindi essere depositata la conferma dell'elenco dei
consorziati rispetto a quello già depositato.
COOPERATIVE
I. Per le cooperative a "mutualità prevalente",
sussiste l'obbligo di esporre in nota integrativa un paragrafo
dedicato alla evidenziazione del rispetto dei parametri di prevalenza
(articolo 2513 c.c.)
II. Per tutte le cooperative, nella relazione sulla gestione,
debbono essere indicati specificamente "i criteri seguiti
nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico"
(articolo 2545 c.c.), nonché illustrate le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi
soci (articolo 2528 ultimo comma c.c.)
III. "Le cooperative che entro il 31 dicembre 2004 non
abbiano depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni,
se non esistono valori patrimoniali immobiliari, devono essere
sciolte d'autorità senza nomina del liquidatore..."
(articolo 223-septiesdecies d. att. D.Lgs. 6/03)
IV. Le cooperative sociali rientrano fra quelle a mutualità
prevalente, ( articolo 111 septies d.att.D.Lgs 6/93) se rispettano
le norme di cui alla legge 8/11/91 n°381.
IMPORTANTE:
- si ricorda che proprio nell'osservanza della legge n°
381, possono definirsi sociali solo quelle cooperative che hanno
nella denominazione l'indicazione di "cooperativa sociale"
(articolo 1 comma 3 ), ed in quanto tali godono della riduzione
dei diritti di segreteria oltre che dell'esenzione dall'imposta
di bollo.
RINNOVO CARICHE SOCIALI S.R.L.
E S.P.A:
ISCRIZIONE
DELLA NOMINA, CONFERMA, CESSAZIONE E/O VARIAZIONE DELL'ORGANO
AMMINISTRATIVO
ISCRIZIONE
DELLA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
ISCRIZIONE
DELLA NOMINA, CONFERMA E CESSAZIONE DEI SINDACI
REVOCA
DEI SINDACI
ISCRIZIONE
DELLA NOMINA, CONFERMA E CESSAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO
CONTABILE
ISCRIZIONE
DELLA NOMINA DELLA SOCIETA' DI REVISIONE
NOMINA
DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
DELEGA
DI POTERI AI CONSIGLIERI
NOMINA
DI AMMINISTRATORI PER COOPTAZIONE.
SOCIETA’
DI PERSONE S.N.C. E S.A.S.
ISCRIZIONE
ATTO DI SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE RICHIESTA
DI CANCELLAZIONE
ISTANZA
DI CANCELLAZIONE.