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Trasmissione telematica atti CCIAA

La trasmissione telematica degli atti presso le Camere di Commercio è diventato oggi, un pilastro portante per la nostra Azienda.
Con lo svilupparsi delle tecnologie, l’azienda ha seguito passo per passo l’evolversi del sistema camerale, ma prima di esso agli albori degli anni ’90, già eravamo tra i leader della famosa sede della Camera di Commercio di Potenza in Corso XVIII Agosto, 34.
I buoni e longevi rapporti con gli operatori della Camera, nonché con le sue istituzioni ha fatto in modo, che i nostri collaboratori, sviluppassero sul nascere tutte le novità e gli eventi legati al sistema camerale.
Con la costituzione nel 1996 del Registro delle Imprese, molto è cambiato, fino ad arrivare ai nostri giorni con la spedizione telematica degli atti.
Era normale che tra i primi a provare la “ nuova era digitale” ci fosse la nostra Azienda, questo ci ha permesso, di conseguenza, di avere un grande vantaggio nello sprint iniziale. Ad oggi la Ciesse snc conta tra i migliori e importanti clienti presenti in Basilicata e oltre, nonché presta la propria professionalità ad una variegata gamma di Studi di Consulenze, Notai, e aziende di un certo calibro.
Ma cos’è tecnicamente un invio telematico e quali sono gli atti?
Attraverso un polo telematico i nostri operatori sviluppano qualsiasi adempimento relativo alla vita di una società (esclusi chiaramente gli atti Notarili) si và dal semplice invio della comunicazione del versamento dei sette-decimi del capitale sociale, alla denuncia di inizio attività, al rinnovo delle cariche sociali, al rilascio del dispositivo di firma digitale, al deposito del bilancio finale di liquidazione, nonché la cancellazione dal Registro delle Imprese. Ma anche l’assistenza alle ditte individuali, alla loro iscrizione, al rilascio della partita iva, delle autorizzazioni necessarie presso i vari enti, le varie modifiche e la cessazione.
Inoltre effettuiamo la vidimazione dei libri sociali presso le CCIAA o presso i Notai.
Alla fine dell’anno fiscale, la Ciesse ha depositato presso le Camere di Commercio di tutta Italia circa 1000 bilanci, questo Vi rende l’idea di quando gli operatori e gli studi di Consulenza si affidano alla nostra professionalità.
Come potete notare, non c’è un atto che la nostra Azienda non sia in grado di depositare.
Contattateci anche per una semplice consulenza, troverete sempre la risposta giusta ai vostri problemi.

Con l'invio telematico delle pratiche, non è più necessario recarsi presso gli sportelli camerali. Le pratiche devono essere firmate digitalmente tramite Smart Card, e inviate utilizzando il sistema Telemaco.

La presentazione delle pratiche può avvenire attraverso l'invio telematico evitando di recarsi agli sportelli della Camera di Commercio.
Per sottoscrivere i modelli e gli atti è necessario utilizzare la firma digitale, per cui è occorre possedere la Smart card e la necessaria attrezzatura.
La pratica inviata telematicamente arriva al Server di Infocamere che effettua un primo controllo sul Codice Fiscale e sul REA. Se il controllo è positivo, la pratica viene rinviata al server della Camera di Commercio competente e l'utente (l’agenzia) riceve, tramite e-mail, l'avviso di ricezione (ricevuta di ritorno). Il Registro Imprese procede all'istruttoria, se questa ha esito positivo viene aperto il protocollo e inviata all'utente copia della ricevuta di protocollazione (in formato pdf ).
La pratica viene subito elaborata ed inserita nel sistema.
Nel caso si riscontrino inesattezze o mancanze, la pratica viene sospesa e all'utente viene inviata la comunicazione tramite e - mail.

Qui di seguito vi elenchiamo le caratteristiche tecniche per il deposito di un bilancio e il rinnovo delle cariche sociali:

 

REDAZIONE DEL BILANCIO

a. Il bilancio deve essere depositato entro trenta giorni dalla sua approvazione corredato:
o dalla relazione sulla gestione
o dalla relazione del collegio sindacale, ove previsto dalla legge
o dalla relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, ove previsto dalla legge ed ove non coincidente con il collegio sindacale
o dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza (articolo 2435 c.c.)

b. Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice devono redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del D.Lgs. 127/91 in presenza dei presupposti ivi previsti (articolo 111-duodecies disp. att. c.c.)

c. Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dal nuovo art. 2490 c.c.. Sono inoltre tenute alla comunicazione dell'elenco dei soci.
In merito alla forma degli atti, il nuovo 2487 bis II comma, obbliga tutte le società in liquidazione ad aggiungere nella propria denominazione sociale l'indicazione " in liquidazione"

d. Le società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento (di cui al nuovo articolo 2497 c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercitano su di esse l'attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell'esercizio

e. La dichiarazione di soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento (Gruppi Societari articolo 2497 bis c.c.) non è un adempimento da effettuarsi in sede di deposito bilancio.


CONSORZI CONFIDI
Ai sensi dell'articolo 13 c. 35 della Legge 326/03 gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.
L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata:
• dalla relazione sulla gestione
• dalla relazione del collegio sindacale, se costituito
• dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
Ai sensi dell'articolo 13 c. 34 della Legge 326/03 le modifiche dei consorziati devono essere iscritte nel registro delle imprese soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
Non deve quindi essere depositata la conferma dell'elenco dei consorziati rispetto a quello già depositato.

COOPERATIVE
I. Per le cooperative a "mutualità prevalente", sussiste l'obbligo di esporre in nota integrativa un paragrafo dedicato alla evidenziazione del rispetto dei parametri di prevalenza (articolo 2513 c.c.)
II. Per tutte le cooperative, nella relazione sulla gestione, debbono essere indicati specificamente "i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico" (articolo 2545 c.c.), nonché illustrate le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci (articolo 2528 ultimo comma c.c.)
III. "Le cooperative che entro il 31 dicembre 2004 non abbiano depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, se non esistono valori patrimoniali immobiliari, devono essere sciolte d'autorità senza nomina del liquidatore..." (articolo 223-septiesdecies d. att. D.Lgs. 6/03)
IV. Le cooperative sociali rientrano fra quelle a mutualità prevalente, ( articolo 111 septies d.att.D.Lgs 6/93) se rispettano le norme di cui alla legge 8/11/91 n°381.

IMPORTANTE:
- si ricorda che proprio nell'osservanza della legge n° 381, possono definirsi sociali solo quelle cooperative che hanno nella denominazione l'indicazione di "cooperativa sociale" (articolo 1 comma 3 ), ed in quanto tali godono della riduzione dei diritti di segreteria oltre che dell'esenzione dall'imposta di bollo.


RINNOVO CARICHE SOCIALI S.R.L. E S.P.A:

ISCRIZIONE DELLA NOMINA, CONFERMA, CESSAZIONE E/O VARIAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

ISCRIZIONE DELLA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ISCRIZIONE DELLA NOMINA, CONFERMA E CESSAZIONE DEI SINDACI

REVOCA DEI SINDACI

ISCRIZIONE DELLA NOMINA, CONFERMA E CESSAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

ISCRIZIONE DELLA NOMINA DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

DELEGA DI POTERI AI CONSIGLIERI

NOMINA DI AMMINISTRATORI PER COOPTAZIONE.

SOCIETA’ DI PERSONE S.N.C. E S.A.S.

ISCRIZIONE ATTO DI SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE RICHIESTA DI CANCELLAZIONE

ISTANZA DI CANCELLAZIONE.